Art. 4.
(Disposizioni per il personale militare e delle Forze di polizia che ha contratto infermità in servizio).

      1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
      2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalla legislazione vigente.
      3. Nei riguardi del personale militare e delle Forze di polizia in servizio permanente, che presta o che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal

 

Pag. 12

servizio fino a completa guarigione dalle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
      4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
      5. Nei confronti del personale delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288. Alle relative assunzioni, anche in soprannumero agli organici, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.